Una donna cade a terra a causa di un tombino non allineato alla superficie della strada, in assenza di necessaria segnalazione di pericolo. Il Comune, in qualità di Ente proprietario e custode delle strade comunali aperte al pubblico, si presume responsabile per danni cagionati da cose in custodia relativamente ai sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze (Tribunale di Napoli, Sez. II, Sentenza n. 6775 del 22/07/2021).
La danneggiata ricorre in giudizio e condanna il Comune al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi in occasione dell’evento dannoso. A suo dire, il tombino non allineato avrebbe dovuto quantomeno essere segnalato con dei cartelli di pericolo al fine di evitare ai fruitori della strada il rischio di una caduta.
Il Comune rigetta la domanda risarcitoria invocando la sussistenza di un caso fortuito costituito dalla condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. per aver concorso la stessa a cagionare il danno. Ricordiamo che l’art. 1227 c.c. “Concorso del fatto colposo del creditore” dice che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Mentre il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Il tombino non allineato non rientra nel caso fortuito
Il Giudice accoglie integralmente la domanda avanzata dalla danneggiata attribuendo la responsabilità dell’accaduto al Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia”. L’art. 2051 c.c. dice che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Ne deriva il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. per la quale è sufficiente il nesso causale tra ciò che si custodisce e il danno arrecato, tanto che si presuppone la colpa del custode esonerando il danneggiato dal dovere dimostrare l’elemento soggettivo.
È bene ricordare che l’inapplicabilità, in taluni casi, della presunzione ex art. 2051 c.c. può condurre alla validità dei criteri di responsabilità fondati sull’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito” che comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante.
Il Comune, quindi, per essere esonerato da ogni responsabilità sull’accaduto, deve dimostrare di aver espletato tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione. Questo al fine di poter concludere che la situazione di pericolo si è verificata in via del tutto imprevedibile e inevitabile, nonostante il corretto assolvimento degli obblighi di custodia.
Il Comune è così condannato al ristoro dei danni patiti, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU Medico-Legale.