rizoartrosi malattia professionale inail risarcisce una operaia

Rizoartrosi malattia professionale: INAIL risarcisce una operaia

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Il Tribunale riconosce la rizoartrosi malattia professionale a un’operaia metalmeccanica che si occupa da 30 anni di assemblaggio manuale. Tale attività di assemblaggio di componenti elettromeccanici per lavatrici e lavastoviglie ha determinato l’insorgere di osteoartropatia e tendinopatia mano-polso bilaterale.

Nel caso di specie, la rizoartrosi malattia professionale determina un danno biologico nella misura del 6%, tenuto conto della quantificazione operata dalle tabelle valutative di cui al D.M. 12/07/2000 (Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Sentenza n. 888/2021 del 07/10/2021 RG n. 1369/2019).

Che cos’è la rizoartrosi?

La rizoartrosi, spesso associata alla sindrome del tunnel carpale, è la degenerazione dell’articolazione alla base del pollice. La rizoartrosi può interessare soltanto un pollice (rizoartrosi monolaterale) oppure entrambi i pollici (rizoartrosi bilaterale). Questa patologia provoca intensi dolori e riduzione della forza legata ad attività prensili. La rizoartrosi colpisce maggiormente le persone anziane e le donne in menopausa. Solitamente si pensa che sia conseguenza dell’età, ma questa patologia può derivare anche da movimenti ripetitivi. Invero, le azioni manuali ripetute sono spesso la prima causa di infiammazione dell’articolazione e provocano l’usura delle cartilagini. Più precisamente si tratta della progressiva degenerazione della cartilagine che caratterizza l’articolazione trapezio-metacarpale alla base del pollice.

Che cos’è il danno biologico?

Durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative, il lavoratore può subire un infortunio o essere afflitto da una malattia professionale. Tali eventi possono determinare un’invalidità temporanea o una menomazione permanente della propria capacità fisica. Quando ciò accade, si parla di danno biologico da origine lavorativa. Esso è definito dalla legge come la lesione all’integrità psicofisica della persona ed è suscettibile di valutazione medico-legale. Per questo motivo, i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare i propri dipendenti presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Non solo, sono soggette all’obbligo assicurativo anche altre categorie lavorative, nei limiti e nei casi previsti dalla legge (D.P.R. 1124/1965).

Riconosciuta la rizoartrosi malattia professionale: INAIL deve risarcire il danno biologico

L’operaia metalmeccanica cita in giudizio l’INAIL, argomentando così le sue ragioni:

  • lavora dal 1990 occupandosi prevalentemente dell’assemblaggio manuale di componenti elettromeccanici, lavoro che richiede l’utilizzo costante e ripetuto delle mani;
  • questi continui movimenti le causano dal 2016 dolori e difficoltà nell’articolare le dita (è stata diagnosticata una rizoartrosi bilaterale con sindrome del tunnel carpale);
  • ha inutilmente richiesto all’INAIL il riconoscimento della malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato nel danno biologico del 12%.

Il Giudice dispone una CTU Medico-Legale e prove testimoniali, che confermano le tesi della lavoratrice.

Dopo aver esaminato il caso, il CTU conclude che “è del tutto verosimile che tale attività abbia determinato l’insorgenza a carico della ricorrente della malattia professionale della osteoartropatia e tendinopatia mano-polso bilaterale, con esiti neurologici di sindrome canalicolare in operaia con rizoartrosi trattata chirurgicamente bilateralmente, con un danno biologico nella misura del 6%“.

Il Giudice ritiene condivisibili le conclusioni del CTU e dichiara fondata la domanda di risarcimento danni della danneggiata per rizoartrosi bilaterale malattia professionale.

Conseguentemente l’INAIL è condannato a liquidare l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 38/2000 a favore della lavoratrice. Nella liquidazione si tiene conto della riscontrata entità del danno biologico da malattia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti nei limiti di un 1/3, tenuto conto del mancato accoglimento per intero della domanda della lavoratrice. La residua parte, invece, è a carico dell’INAIL per l’importo residuo liquidato in euro 1.000,00, oltre alle spese di CTU Medico-Legale.

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