L’atteggiamento attendista dei sanitari e la ritardata esecuzione di esami diagnostici e strumentali conducono al decesso del paziente. Ai congiunti è riconosciuto il danno catastrofale per lucida agonia, comprensivo anche dell’aumento del 50% previsto per la personalizzazione, e il danno da perdita di chance (Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 982/2021 del 20/10/2021 RG n. 1902/2017).
Ritardata esecuzione di esami diagnostici e perdita di chance: nesso di causa
Il CTU ha concluso: “Nella condotta dei sanitari che ebbero in cura il paziente dal 1/04/2012 al 27/05/2012 sono ravvisabili profili colposi prettamente di natura omissiva, consistenti essenzialmente nella mancata attuazione di strategie terapeutiche efficaci a risolvere il quadro presentato dal paziente. L’approccio diagnostico e terapeutico non è stato corretto e adeguato rispetto alle contestuali necessità cliniche del paziente giacché è stato possibile evidenziare un atteggiamento estremamente attendistico per ritardata esecuzione di colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) a scopo diagnostico e terapeutico, la quale avrebbe potuto portare alla rimozione dell’ostruzione delle vie biliari e a una restitutio ad pristinum. Il sopravvenuto decesso del paziente è da porsi in collegamento causale con le omissioni e i ritardi riscontrati (…). Non sono stati identificati profili colposi strettamente correlati alla diagnosi del processo morboso in atto, nonostante le carenze evidenziate nella tenuta della cartella clinica, nella frequenza dei controlli utili a monitorare l’andamento della malattia e nell’atteggiamento estremamente e ingiustificatamente attendistico nell’intervenire adeguatamente. Le metodiche impiegate non erano adeguate al livello di specialità dell’Ente Ospedaliero convenuto e comunque consigliate dalla migliore scienza medica in base alla diagnosi formulata”.
Si tratta, quindi, di una condotta colposa di natura omissiva che si è concretizzata in tre momenti: 1) la tardività della prima diagnosi (sofferenza epatica, grave condizione di colestasi e pancreatite cronica con focolai di malattia acuta); 2) la ritardata esecuzione dell’esame strumentale; 3) la mancata scelta della terapia chirurgica opportuna, la quale avrebbe determinato la rimozione dell’ostruzione delle vie biliari. Il nesso di causa è così pienamente provato.
Quantificazione dei danni per ritardata esecuzione di esami diagnostici e perdita di chance
Per quanto riguarda la liquidazione dei danni, in prima battuta il Tribunale passa al vaglio il danno da perdita del rapporto parentale. I congiunti hanno diritto a una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito. Seguendo le tabelle milanesi, si diversificano gli importi a seconda della convivenza con il de cujus.
Circa il danno catastrofale da lucida agonia, Il Tribunale osserva che il paziente ha senza dubbio preso coscienza della propria situazione di salute. Infatti, in considerazione del lungo ricovero trascorso in una condizione di piena coscienza e lucidità dal giorno dell’ingresso in Pronto Soccorso fino alla morte, il paziente non poteva non essersi reso conto del graduale e inesorabile aggravarsi delle proprie condizioni di salute.
Per il danno da perdita di chance, il Tribunale stabilisce l’importo di euro 84.125,00, da dividere tra gli eredi in parti uguali.
Accolto, infine, anche il ristoro del danno patrimoniale, con riferimento alla pensione di cui beneficiava il paziente deceduto, del valore di circa euro 1.800,00.