Nell’ambito dell’infortunistica stradale, il risarcimento danni causati da animali selvatici è uno dei casi più frequenti nelle zone rurali e forestali. Collisioni con cervi, cinghiali e altri grandi animali possono provocare gravi danni alle auto, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti e degli stessi animali.
Per animali selvatici si intendono tutte le “popolazioni animali a vita libera”, con particolare riferimento a mammiferi e uccelli anseriformi e galliformi. La fauna selvatica, patrimonio dello Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni. Per questo motivo, se un animale selvatico ha provocato dei danni a persone o a cose, come avviene soprattutto in occasione di un incidente stradale, è possibile chiedere alla Regione sul cui territorio è avvenuto il fatto un eventuale risarcimento poiché civilmente responsabile.
Quando pertanto accade di ritrovarsi coinvolti in un incidente con un animale selvatico ci sono delle importanti regole da seguire per ottenere il risarcimento del danno, vediamo quali:
- Regola #1. Sia che l’animale, dopo l’urto, sia solo ferito oppure deceduto, è sempre opportuno contattare le Autorità per accertare il sinistro e per eseguire i rilievi del caso;
- Regola #2. Nell’impossibilità accertata di intervento delle Autorità, sarà quanto meno indispensabile produrre delle dichiarazioni testimoniali. Tali dichiarazioni devono essere corredate da copia di un valido documento di riconoscimento dei testimoni, nonché da foto del luogo del sinistro tratte nell’immediato post-evento;
- Regola #3. Per accertare la prova del danno andrà poi esibito un preventivo di riparazione del mezzo danneggiato, mentre in caso di danno fisico la società incaricata dalla Regione alla gestione del sinistro sarà tenuta alla valutazione del danno tramite una visita medico-legale.
Quando la Regione Veneto non risarcisce i danni causati da animali selvatici?
Quando si guida in zone rurali e forestali bisogna sempre porre molta attenzione ai cartelli stradali. Come riportato nel DGR nr. 1443 del 12 settembre 2017 la responsabilità della Regione Veneto è esclusa quando:
- è ben visibile la segnaletica di pericolo a non più di 500 metri dal luogo del sinistro;
- ci sono adeguate reti o barriere di protezione o altri strumenti per prevenire il sinistro.
La Regione Veneto non risponde se:
- gli animali coinvolti appartengono a privati o a un particolare ente pubblico non facente capo alla Regione;
- gli animali coinvolti sono presenti nel territorio illegalmente;
- il sinistro è avvenuto entro l’area di un parco nazionale o di una riserva naturale nazionale;
- se il sinistro è avvenuto in strada privata non soggetta a servitù di uso pubblico, in autostrada o in altra strada in concessione non regionale.
L’alternativa, soprattutto per chi vive in zone rurali e forestali, è stipulare una polizza RCA che copra i danni causati da animali selvatici.