Per riparazione antieconomica si intende la riparazione del mezzo quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto. Una situazione che si riscontra più frequentemente di quanto si possa pensare. Quando si verifica un incidente stradale con ingenti danni al veicolo, infatti, una cosa a cui bisogna prestare attenzione è la possibile dispendiosità delle riparazioni.
Vale la pena ricordare che in base al dettato normativo dell’art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Di conseguenza, nel caso in cui l’importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, l’Assicurazione rimborserà solo quest’ultimo. Si parla in questo caso di “risarcimento per equivalente“. Ciò obbliga di fatto il danneggiato a procedere con la rottamazione del mezzo per acquistarne uno simile. In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno:
- spesa di demolizione del relitto;
- spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
- eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell’auto sostitutiva;
- spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
Riparazione antieconomica: la Cassazione fa chiarezza
Negli ultimi anni, però, è diventato quasi impossibile reperire un mezzo usato analogo al proprio, dato l’aumento dei prezzi considerevole dei veicoli usati. Si è quindi creata negli anni una vera disputa tra automobilisti e Assicurazioni sulla riparazione antieconomica. È tuttavia estremamente recente e di carattere innovativo l’Ordinanza 10686/2023 della Corte di Cassazione. Essa afferma che non si può negare il diritto di far riparare un’auto danneggiata in un incidente solo perché il costo delle riparazioni supera il valore del veicolo prima del sinistro.
L’importante precisazione riguarda l’eccessiva onerosità dell’intervento, che si verifica solo quando il costo delle riparazioni supera notevolmente il valore di mercato del veicolo. Ciò grava il danneggiante di un peso sproporzionato e arricchisce ingiustificatamente il danneggiato. L’Ordinanza ha chiarito che non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.
La Cassazione privilegia, infatti, il risarcimento delle spese effettivamente sostenute e apprezza le ragioni del danneggiato per voler ripristinare il veicolo. Tuttavia introduce un elemento di insidiosa discrezionalità valutativa. La pronuncia ha esaminato un caso di un’azione risarcitoria per i danni al veicolo in cui il danneggiato aveva ottenuto il pagamento del costo della riparazione, anche se superiore al valore commerciale del mezzo, ma non era stato riconosciuto il risarcimento in forma specifica. La Cassazione ha censurato la decisione del tribunale, affermando che non basta considerare sufficiente per escludere il risarcimento in forma specifica il fatto che il valore della riparazione fosse quasi doppio di quello del veicolo prima del sinistro. È necessario, infatti, verificare se le riparazioni abbiano aumentato il valore del mezzo ante sinistro.
Riparazione antieconomica: finalmente arriva l’assist della giurisprudenza
Assoutenti ha commentato la decisione della Cassazione definendola un “importantissimo assist” in favore di milioni di automobilisti italiani che subiscono danni alle proprie autovetture a seguito di incidenti stradali. La prassi scorretta delle Assicurazioni che spingeva gli automobilisti a rottamare la propria vettura in caso di riparazione antieconomica, ha danneggiato i diritti dei consumatori. La decisione della Cassazione mette fine a questa politica delle Compagnie Assicurative. Gli automobilisti possono riparare l’auto anche se l’Assicurazione sostiene che ha un valore commerciale troppo basso, evitando di dover acquistare una nuova automobile.
Secondo l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l’Ordinanza della Cassazione non presenta elementi di novità rispetto alla giurisprudenza della stessa Corte e si limita a dichiarare che il Giudice debba valutare se vi sia un ingiusto arricchimento per il danneggiato con la riparazione del mezzo, considerando allo stesso tempo tutti gli eventuali costi accessori in caso di non riparazione. L’ANIA ha anche evidenziato che per effettuare un’equa comparazione occorre verificare se vi sia effettivamente, con la riparazione, un aumento del valore del veicolo rispetto a quello che lo stesso aveva prima del sinistro, e che occorre considerare nella valutazione del valore commerciale ante sinistro anche la detrazione del valore del relitto indirizzato alla demolizione.
2 Commenti. Nuovo commento
Ho avuto un grave danno. La macchina incidentata ha avuto entrambe le portiere distrutte, oltre ai lampeggianti, la parte anteriore e posteriore, i sensori non più funzionanti. Ho testimonianza firmata, ho fatto la constatazione amichevole. Il perito ha scritto che “nulla si deve poiché i danni non sono compatibili con quelli del veicolo causa del danno”. Faccio presente che il perito NON ha visto i danni del veicolo (furgoncino per giardiniere) che ha causato i danni. Mi chiedo come abbia potuto sostenere che “non sono compatibili”.
Gentilissimo Pier Paolo, per una corretta valutazione del suo caso la invitiamo a chiamarci in orario d’ufficio al seguente numero: 041.997238. Lo Staff di Baraldi Risarcimento Danni