Riconosciuta la responsabilità medica nel caso di un uomo ricoverato in Ospedale in seguito a ictus cerebrale ischemico. L’Ospedale non pratica al paziente una terapia trombolitica e nemmeno decide di trasferire il paziente presso un vicino centro specializzato. L’imperizia del personale sanitario e l’errata diagnosi determinano deficit motorio severo (emiplegia sinistra) e disartria, nonché una notevole riduzione di chance di recupero funzionale. L’Ospedale è condannato al risarcimento del danno (Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, Sentenza n. 1667/2021 del 29/07/2021).
Il danneggiato adisce il Tribunale onde ottenere la condanna al pagamento di euro 210.297,99 a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’errata diagnosi.
Secondo il CTP (Consulente Tecnico di Parte) del danneggiato i postumi permanenti sono pari al 35% dell’invalidità totale. Il danno differenziale attribuibile alla non corretta valutazione clinica e terapeutica ha comportato un danno biologico permanente quantificabile nel 33%.
Che cos’è il danno differenziale?
Si parla di danno differenziale quando il danneggiato chiede il risarcimento del solo danno iatrogeno (il danno alla salute causato dalle azioni od omissioni colpose o dolose di un medico) e non dell’intero danno patito. In fase di liquidazione, si dovrà quindi necessariamente tenere conto delle conseguenze negative che si sarebbero comunque verificate, a prescindere dalla condotta del sanitario. Quindi vanno considerati i postumi a cui sarebbe andato incontro il paziente anche in caso di trattamento corretto da parte del medico. Il risarcimento del danno iatrogeno differenziale sarà perciò una sottrazione tra il risarcimento del danno totale e di quello ascrivibile all’errore medico.
Responsabilità medica e risarcimento del danno
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del CTU (Conulente Tecnico d’Ufficio), il personale medico dell’Ospedale non ha praticato al paziente la terapia trombolitica. Inoltre, i sanitari non hanno curato il trasferimento del paziente presso un vicino centro specializzato, ove tali cure gli potevano essere praticate.
Stante l’evidente responsabilità medica, l’Ospedale è condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento delle spese di lite, al pagamento delle spese di CTU.
Come disciplinato dall’art. 41 del c.p. e dall’art. 2055 del c.c. e come più volte ribadito dalla giurisprudenza in Cassazione, al medico incorso in errore colposo o doloso si imputa la lesione sofferta dal danneggiato nella sua interezza. È compresa perciò anche la patologia originaria preesistente, seppur derivata da altri fattori causali.
Quindi, anche in caso di concorso tra più cause, la responsabilità medica per danno iatrogeno non è né esclusa né limitata. Questo perché la patologia preesistente sofferta dal paziente è considerata un antecedente logico necessario affinché si verifichi e si inserisca la condotta colpevole del medico (Cassazione, Sentenza n. 2335 del 2001).
L’errore del medico non può prescindere, infatti, dall’evento che ha fatto nascere l’esigenza della prestazione medica. Di conseguenza non è possibile escludere il nesso di causa, anche nel caso di omissione di terapie che avrebbero impedito complicanze della patologia sofferta dal paziente (Cassazione Penale, Sentenza n. 41943 del 2006).
Anche quando la lesione originaria sia causata da un terzo soggetto, il medico, ai sensi dell’art. 41 del c.p., ne risponde interamente.