Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo istituito per risarcire i danni conseguenti a particolari sinistri stradali, a tutela dei principi di sicurezza e solidarietà sociale. Tali incidenti, nella maggior parte dei casi, sono causati da veicoli non assicurati o non identificati. Ma ci sono anche casi di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa.
Ci si chiede spesso, infatti, cosa accadrebbe nel caso in cui restassimo coinvolti in un incidente stradale con un mezzo privo di copertura assicurativa. Verremo risarciti o dovremmo subire tutte le conseguenze del caso pagando di tasca nostra i danni, materiali e fisici, cagionati? Niente paura perché fortunatamente il legislatore ha previsto questa sciagurata evenienza!
Chi si occupa dell’istruttoria e della liquidazione?
L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Compagnie Assicurative designate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). In base alla regione italiana di accadimento del sinistro vi sarà un’Assicurazione che provvederà alla gestione dell’istruttoria.
L’intervento del Fondo di Garanzia per i casi indicati di seguito è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.
Dall’11 giugno 2017:
- € 6.070.000,00 per danni alle persone, per sinistro;
- € 1.220.000,00 per danni a cose, per sinistro.
Precedentemente, a far data dall’11 giugno 2012:
- € 5.000.000,00 per danni alle persone, per sinistro;
- € 1.000000,00 per danni a cose, per sinistro.
Precedentemente, a far data dall’11 dicembre 2009:
- € 2.500.000,00 per danni alle persone, per sinistro;
- € 500.000,00 per danni a cose, per sinistro.
Quando interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
Vediamo ora nello specifico in quali casi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada secondo l’art. 283 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Veicoli o natanti non identificati
Sinistri causati da veicoli o natanti non identificati, per i soli danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di € 500,00, per la parte eccedente tale ammontare. Per quanto riguarda questa fattispecie è indispensabile avere delle prove incontrovertibili dell’accadimento del fatto (es. un testimone) o un rapporto redatto dalle autorità con relative indagini che vada ad accertare l’accaduto.
Veicoli o natanti non assicurati
Sinistri causati da veicoli o natanti non coperti da assicurazione, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di € 500,00. Dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose sono risarciti integralmente.
Veicoli o natanti assicurati con imprese in liquidazione coatta
Sinistri causati da veicoli o natanti assicurati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose, con una impresa operante nel territorio italiano, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento dell’incidente sia in stato di liquidazione coatta amministrativa o lo sia successivamente.
Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario
Sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Veicoli spediti nel territorio italiano da un altro Stato dello SEE
Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo allo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.