quando interviene il fondo di garanzia per le vittime della strada

Quando interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

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Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, detto anche Fondo Vittime della Strada, è un organismo che interviene per risarcire i danni conseguenti a particolari sinistri stradali. Un organismo istituito a tutela dei principi di sicurezza e solidarietà sociale. Tali incidenti, nella maggior parte dei casi, sono causati da veicoli non assicurati o non identificati. Ma ci sono anche casi di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa.

Ci si chiede spesso, infatti, cosa accadrebbe nel caso in cui restassimo coinvolti in un incidente stradale con un mezzo privo di copertura assicurativa. Verremo risarciti o dovremmo subire tutte le conseguenze del caso pagando di tasca nostra i danni, materiali e fisici, cagionati? Niente paura perché fortunatamente il legislatore ha previsto questa sciagurata evenienza!

Chi si occupa dell’istruttoria e della liquidazione?

L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Compagnie Assicurative designate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). In base alla regione italiana di accadimento del sinistro vi sarà un’Assicurazione che provvederà alla gestione dell’istruttoria.

L’intervento del Fondo di Garanzia per i casi indicati di seguito è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.

Dall’11 giugno 2017:

  • € 6.070.000,00 per danni alle persone, per sinistro;
  • € 1.220.000,00 per danni a cose, per sinistro.

Precedentemente, a far data dall’11 giugno 2012:

  • € 5.000.000,00 per danni alle persone, per sinistro;
  • € 1.000.000,00 per danni a cose, per sinistro.

Precedentemente, a far data dall’11 dicembre 2009:

  • € 2.500.000,00 per danni alle persone, per sinistro;
  • € 500.000,00 per danni a cose, per sinistro.

Quando interviene e cosa copre il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?

Vediamo ora nello specifico in quali casi interviene e cosa copre il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada secondo l’art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Veicoli o natanti non identificati

Sinistri causati da veicoli o natanti non identificati, per i soli danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di € 500,00, per la parte eccedente tale ammontare. Per quanto riguarda questa fattispecie è indispensabile avere delle prove incontrovertibili dell’accadimento del fatto (es. un testimone) o un rapporto redatto dalle autorità con relative indagini che vada ad accertare l’accaduto.

Veicoli o natanti non assicurati

Sinistri causati da veicoli o natanti non coperti da assicurazione, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di € 500,00. Dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose sono risarciti integralmente.

Veicoli o natanti assicurati con imprese in liquidazione coatta

Sinistri causati da veicoli o natanti assicurati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose, con una impresa operante nel territorio italiano, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento dell’incidente sia in stato di liquidazione coatta amministrativa o lo sia successivamente.

Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario

Sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Veicoli spediti nel territorio italiano da un altro Stato dello SEE

Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo allo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Quando il Fondo Vittime della Strada non paga?

Il Fondo Vittime della Strada non paga se il danneggiato è incapace di dimostrare che egli non ha identificato il veicolo fantasma per motivi indipendenti dalla sua buona condotta. Per chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, infatti, non è sufficiente denunciare il danno provocato dall’auto scappata subito dopo il sinistro. Al fine di evitare le frodi assicurative, l’automobilista danneggiato deve fornire la prova di non aver potuto identificare il danneggiante per una causa ad egli non imputabile.

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10 Commenti. Nuovo commento

  • Saverio Francesco Tuccio
    23 Giugno 2023 9:53

    Buongiorno, sono stato investito da uno straniero con bicicletta che mi ha procurato la frattura di tibia e perone, posso ricorrere al fondo di garanzia visto che essendo in bicicletta il veicolo non ha assicurazione?

    Rispondi
    • Baraldi Risarcimento Danni
      24 Giugno 2023 9:18

      Buongiorno Saverio, purtroppo il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada copre solo i danni cagionati da veicoli a motore. Nel suo caso, l’unica cosa da fare è rintracciare il privato e fargli causa, sperando che sia solvibile.

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  • Buongiorno, se il veicolo che provoca l’incidente non è assicurato ma il guidatore è in condizioni di violazione del Codice (es. non ha la patente, o è ubriaco ecc) il fondo risarcisce?

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    • Baraldi Risarcimento Danni
      22 Luglio 2023 19:20

      Gentile Tommaso, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce anche nel caso da lei rappresentato.

      Rispondi
  • Buongiorno, nel caso in cui in autostrada ci si imbatte in un carico perso da un altro automobilista (ovviamente non identificato) o come è successo a me in un cuneo perso da un autocarro che mi precedeva, il fondo risarcisce?

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    • Baraldi Risarcimento Danni
      30 Luglio 2023 15:14

      Gentile Andrea, nel caso da lei descritto il Fondo Vittime della Strada interviene soltanto se il danneggiato ha riportato dei danni fisici. Il Fondo non paga, infatti, nel caso di soli danni materiali al veicolo. In ogni caso, le ricordiamo che è necessario avere una prova incontrovertibile dell’accaduto ovvero una testimonianza.

      Rispondi
  • La mia auto, insieme ad altre quattro, è stata travolta da un’auto pirata mentre era regolarmente parcheggiata. L’auto ha subito gravissimi danni. In questo caso interviene il Fondo Vittime della Strada?

    Rispondi
    • Baraldi Risarcimento Danni
      5 Agosto 2023 9:10

      Gentilissima Daniela, purtroppo il Fondo Vittime della Strada interviene solo nel caso di lesioni a persone e non risponde per i danni alle cose. Tuttavia, in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni materiali subiti dal danneggiato, con una franchigia di € 500,00.

      Rispondi
  • Salve, sono stato tamponato da veicolo condotto da persona con patente scaduta e assicurazione sospesa che ha procurato ingenti danni al mio veicolo. C’è possibilità di avere un risarcimento da parte del fondo vittime dalla strada? Ci pensa la mia assicurazione oppure è bene che mi affidi ad un avvocato? Grazie per l’eventuale risposta.

    Rispondi
    • Baraldi Risarcimento Danni
      16 Settembre 2023 15:57

      Gentilissimo Antonio, se colui che provoca il sinistro è sprovvisto di polizza assicurativa, il Fondo Vittime della Strada copre sia i danni alla persona sia quelli materiali, senza franchigia. Per aiutarla maggiormente, la invitiamo a chiamarci in orario d’ufficio al seguente numero: 041.997238. Lo Staff di Baraldi Risarcimento Danni

      Rispondi

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