Paziente cade dal letto ospedaliero e cita in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento danni. L’accusa è di inadeguata sorveglianza e inidoneo trattamento della frattura riportata a causa della suddetta caduta (Corte d’Appello di Napoli, Sentenza del 03/06/2022).
La paziente era stata ricoverata con TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) presso il Servizio Psichiatrico dell’Ospedale. Il 23/10/2005, a causa della caduta dal letto ospedaliero, la paziente riporta la “frattura metafisaria distale di radio e ulna a sinistra con modico spostamento dei monconi”. La frattura è successivamente trattata tramite la riduzione estemporanea in anestesia locale e confezionamento di un gesso brachio–metacarpale.
L’inadeguato trattamento della frattura ha provocato alla paziente postumi permanenti consistenti in “esiti di frattura scomposta di Colles al polso sinistro con residua deformità del polso e note di artrosi radio–carpica”.
Ospedale responsabile per la paziente che cade dal letto ospedaliero
Il Tribunale ritiene l’Ospedale responsabile e lo condanna al pagamento di € 17.466,00 in favore della danneggiata.
Nello specifico, alla Struttura Sanitaria è contestata la responsabilità sia per quanto concerne la carente vigilanza della danneggiata, che causava appunto la caduta dal letto ospedaliero, sia per l’inidoneo trattamento della frattura. Alla frattura, infatti, era stata praticata una riduzione incruenta estemporanea, piuttosto che un intervento chirurgico.
L’Azienda Ospedaliera lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., in ragione del rilievo per cui, poiché la caduta dal letto ospedaliero doveva qualificarsi come ipotesi di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la domanda era soggetta a un termine di prescrizione più breve. Termine già spirato al momento dell’invio della comunicazione interruttiva della prescrizione.
Corretta, invece, secondo il Tribunale la qualifica di responsabilità contrattuale della convenuta Azienda Ospedaliera. Tutte le prestazioni assunte nei confronti dei pazienti sorgono infatti dal rapporto contrattuale che si instaura. Il Tribunale ritiene quindi la doglianza infondata.
Secondo l’Ospedale la paziente non è mai stata lasciata sola e deduce che a seguito dell’infortunio la danneggiata è stata sottoposta a una visita ortopedica. Per l’Azienda Ospedaliera il trattamento incruento di riduzione della frattura, cui fecero ricorso i sanitari, è da ritenersi adeguato alle caratteristiche e alla natura della lesione e finalizzato a evitare i rischi dell’operazione, tenuto conto dell’elevato rischio anestesiologico della paziente.
Il Tribunale ritiene anche questa censura infondata.
La CTU conferma l’imperizia dei sanitari e l’inidoneo trattamento della paziente
La CTU rileva che alla data dell’evento dannoso la paziente era in profonda sedazione, tanto da rendere necessaria la modifica della terapia farmacologica. L’esposizione al rischio di caduta dal letto era quindi concreta e l’Ospedale non ha dato prova che il personale infermieristico avesse fatto tutto il necessario per evitare la caduta della paziente.
Sulla gestione della frattura, la CTU rileva che “in presenza di fratture scomposte e pluriframmentarie quale quella in oggetto si impone il ricorso a riduzione e sintesi chirurgica onde evitare una viziata consolidazione della frattura, come avvenne proprio nel caso di specie in cui residua un grave dismorfismo di polso con marcata limitazione funzionale. […] Inoltre, il paziente era assolutamente candidabile ad intervento chirurgico, come dimostrato dal fatto che gli stessi sanitari proposero l’intervento, e tenuto conto che il rischio ASA III non ne impediva affatto l’esecuzione”.
In conclusione, quindi, il Tribunale dichiara l’imperizia dei sanitari e l’inidoneo trattamento della paziente. Inspiegabile, infatti, l’inopportuna e intempestiva dimissione della paziente senza aver provveduto a un corretto e adeguato trattamento della frattura del polso.
Alla paziente è perciò liquidato il risarcimento del danno per € 14.591,28.