morte del parente non convivente riconosciuto il danno parentale

Morte del parente non convivente: riconosciuto il danno parentale

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Circa la morte del parente non convivente, molti si chiedono se si può ottenere un risarcimento anche nel caso di non convivenza con la vittima. Ebbene la risposta è sì. La Corte di Cassazione ha infatti emesso un’ordinanza che conferma il diritto dei congiunti della vittima di un incidente stradale a ricevere un risarcimento adeguato. Secondo la sentenza, l’assenza di convivenza tra la vittima e il familiare superstite non esclude la presenza di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Inoltre, non è nemmeno giustificata una compensazione inferiore al minimo stabilito dalle Tabelle di Milano.

Nella sostanza, la Cassazione ha stabilito che la convivenza non è un requisito essenziale per la valutazione del danno subito. Limitare la definizione di “società naturale” di cui all’art. 29 della Costituzione al nucleo familiare ristretto sarebbe ingiustificato. Quindi, i familiari non conviventi con il defunto hanno diritto al risarcimento del danno patito in base a durata e intensità del legame affettivo. Essendo un danno dinamico-relazionale, bisogna considerare anche l’età dei familiari danneggiati e la capacità di reazione al trauma.

Per la Cassazione, quindi, la convivenza è un elemento probatorio utile per dimostrare ampiezza e profondità del legame affettivo tra parenti, ma non necessario. Questa ordinanza è importante perché ribadisce che la “società naturale” non si limita al nucleo familiare ristretto, ma può comprendere anche altri familiari non conviventi. Come già detto, la riduzione del risarcimento al di sotto dei minimi previsti dalle Tabelle Milanesi è ingiustificata. A meno che non vi siano circostanze eccezionali che giustifichino tale riduzione, che però non includono l’assenza di convivenza o l’età dei familiari.

In conclusione, la Corte di Cassazione sottolinea che per una liquidazione equa del danno da morte del parente non convivente deve essere seguita una tabella che tiene conto di diversi fattori. Tra questi fattori c’è l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. La sentenza impugnata è perciò annullata e rimandata alla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Ci sarà una nuova valutazione del danno secondo questi principi e l’applicazione delle Tabelle di Milano del 9 giugno 2022.

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