Un infortunio per poter essere classificato come infortunio sul lavoro deve verificarsi durante l’orario di lavoro. Inoltre, dall’infortunio ne deve conseguire una inabilità, un danno biologico oppure nel peggiore dei casi la morte. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo definisce come “ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa”. Sempre il Ministero del Lavoro specifica che ci devono essere tre elementi caratterizzanti: 1) la lesione; 2) la causa violenta; 3) l’occasione di lavoro. Quest’ultimo elemento richiede perciò il nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio di infortunio. Chiariamo subito che non sono considerati infortuni sul lavoro quei casi in cui l’inabilità lavorativa derivata a seguito dell’infortunio duri meno di tre giorni.
Quando è riconosciuto l’infortunio sul lavoro?
L’infortunio sul lavoro è riconosciuto e liquidato al lavoratore solo in presenza di una causa violenta ed esterna tale da causarne un pregiudizio. Ai fini della risarcibilità, giova sapere che è considerato orario di lavoro anche il tragitto casa-lavoro, purché siano rispettati alcuni requisiti.
Un infortunio sul lavoro è sempre indennizzato?
L’indennizzabilità dell’infortunio non viene meno nel momento in cui la condotta del lavoratore sia riconducibile a un comportamento imprudente o negligente dello stesso. Tuttavia è opportuno ricordare che nel caso in cui il lavoratore attui un comportamento tale da aggravare volontariamente la situazione che si viene a creare, lo stesso verrà escluso da questa forma di tutela.
Si deve denunciare un infortunio sul lavoro? E quando?
Ogni infortunio deve essere denunciato prontamente al datore di lavoro che dovrà poi trasmettere tutta la documentazione medica all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per le opportune verifiche e valutazioni del caso. In ogni caso comunque la struttura sanitaria che rilascia il certificato medico provvede già da tempo all’invio telematico del referto all’INAIL. La liquidazione del danno al lavoratore è effettuata in base a dei parametri ben precisi attraverso delle tabelle utilizzate dall’INAIL per il calcolo del pregiudizio sofferto dal lavoratore.
Com’è liquidato l’infortunio sul lavoro?
La liquidazione dell’infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico è effettuata in questo modo:
- in caso di invalidità inferiore al 6% non si ha diritto ad alcun indennizzo;
- se l’invalidità è compresa tra 6% e 15% l’INAIL corrisponderà un importo “una tantum” al danneggiato;
- se invece quest’ultima supera il 15% il lavoratore beneficerà di una rendita vitalizia.
Per quanto riguarda invece l’inabilità lavorativa il lavoratore avrà diritto a una indennità secondo le seguenti modalità:
- nella giornata dell’infortunio, l’indennizzo è pari al 100% della retribuzione media giornaliera;
- nei 3 giorni successivi all’infortunio, l’indennizzo si riduce al 60% della retribuzione media giornaliera.
In questo periodo l’indennizzo economico, pagato in busta paga, è interamente a carico del datore di lavoro.
Dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla ripresa dell’attività lavorativa, l’indennizzo è in percentuale a carico dell’INAIL. Tuttavia, se previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) del lavoratore infortunato, il datore di lavoro deve integrare l’indennizzo economico fino a raggiungere l’intera retribuzione normalmente percepita dal lavoratore. Di seguito la ripartizione percentuale tra INAIL e datore di lavoro:
- dal quarto giorno e fino al novantesimo giorno, il 60% della retribuzione è a carico dell’INAIL;
- dal novantunesimo giorno e fino alla guarigione, il 75% della retribuzione è a carico dell’INAIL.
2 Commenti. Nuovo commento
Ho avuto un infortunio initinere riportando più lesioni al menisco e trattato chirurgicamente ,la sede INAIL di Salerno mi ha fatto il provvedimento in quanto dovevo andare a lavorare con i mezzi pubblici e non con il mio veicolo ,io sono affetto da insufficienza cardiaca di 3 grado con disturbi di panico e agrofobia e un invalidità sul lavoro pari al 34% ,secondo voi a queste condizioni la mia opposizione sarà presa in considerazione ,?la ringrazio e la saluto cordialmente Antonio
Buongiorno Antonio, sebbene il nostro Studio non si occupi direttamente di opposizioni ai provvedimenti di INAIL, il nostro ufficio si avvale della collaborazione di un Patronato che fornisce questo tipo di servizio ai nostri assistiti. Quello a cui lei si riferisce è il cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro.
Il problema del “rischio elettivo” è di complessa identificazione poiché è in alcuni casi assimilabile alla imprudenza o alla negligenza, tuttavia visto il suo stato di salute e le sue patologie ci sono buone probabilità che la sede INAIL competente possa accogliere il suo ricorso.