incidente in moto automobilista riconosciuto responsabile

Incidente in moto: automobilista riconosciuto responsabile

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Respinto il ricorso per un caso di incidente in moto. Riconosciuta, quindi, la responsabilità dell’automobilista che, immettendosi irregolarmente in un tratto di strada, urtava il motociclista causandone la perdita di controllo del motociclo.

L’autorità rimettente evidenzia la rilevanza probatoria delle risultanze processuali derivanti da:

  • rilievi tecnici e fotografici acquisiti sul luogo dalla Polizia Locale subito dopo il fatto;
  • consulenze tecniche espletate dal CTP (Consulente Tecnico di Parte) su incarico del PM, della Parte Civile e della Difesa dell’imputato;
  • relazione medico-legale sulle lesioni riportate dal motociclista e sulle cause del suo decesso;
  • dichiarazioni rese dai testimoni che erano presenti al fatto.

Dalla totalità delle acquisizioni emerge che al momento della frenata sulla traiettoria del motociclista c’era solo l’auto condotta dall’imputato, urtata nella parte anteriore sinistra. Ne deriva quindi che, in presenza di un motoveicolo che non presentava malfunzionamenti, di un tratto di strada regolare e con ampia visibilità e di un conducente in condizioni normali, una frenata così al limite non sarebbe giustificabile se non per evitare un ostacolo comparso improvvisamente sulla propria traiettoria di marcia.

La versione dell’automobilista

A detta del ricorrente, però, la motivazione della sentenza è viziata. La ricostruzione operata dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti sull’accaduto sarebbe stata effettuata in termini puramente probabilistici e alquanto dubitativi. Altrettanto dubitativo secondo l’imputato è l’esito della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, poiché il CTU ha formulato soltanto delle ipotesi, ammettendo di non poter accertare l’esatta dinamica dell’incidente in moto. Come non viene accertato se il motociclista versasse, al momento dell’incidente, in una situazione di alterazione psico-fisica. Stante la versione resa dall’automobilista, è stata invece la presenza di un terzo veicolo a causare la brusca frenata effettuata dal motociclista, con conseguente perdita di controllo della moto e successiva caduta a terra. Questa dinamica, peraltro, è ipotizzata dallo stesso CTU. La vettura condotta dall’imputato, infatti, non sarebbe stata in posizione tale da ostruire il passaggio della moto.

La ricostruzione dell’incidente in moto è insindacabile

Con la sentenza n. 36145/2021, la Corte Suprema di Cassazione si pronuncia sul ricorso dell’automobilista condannato in sede di merito, in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p., per aver provocato un incidente stradale. L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è considerato puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Tutti i dati, infatti, evidenziano che la manovra di immissione sulla strada effettuata dal ricorrente si è svolta in maniera non corretta ed è stata perciò causa della frenata e della successiva caduta al suolo del motociclista.

Ricordiamo che in tema di ricorso per Cassazione, dopo la modifica dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando manchi del tutto la motivazione. Ovvero, quando la motivazione è articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente e immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili.

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