esposizione amianto mesotelioma pleurico e morte del lavoratore

Esposizione amianto: mesotelioma pleurico e morte del lavoratore

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Gli eredi del lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico a seguito di esposizione all’amianto invocano il risarcimento dei danni. Si assume la natura professionale della malattia e la responsabilità della datrice di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 217/2022 del 26/07/2022).

In particolare, i congiunti sostengono che il lavoratore aveva svolto mansioni di falegname, aggiustatore meccanico, addetto alla bonifica dell’amianto e alla manutenzione. L’esposizione all’amianto nel corso dell’attività lavorativa del defunto emerge dai documenti allegati e inerenti il procedimento di ATP promosso dal lavoratore prima del decesso. Inoltre, la datrice di lavoro non avrebbe adottato le misure di prevenzione necessarie a evitare il pericolo per la salute del dipendente, in violazione dell’obbligazione di sicurezza che l’art. 2087 c.c. prevede. Il Tribunale ritiene la domanda fondata.

La CTU ha accertato che il defunto era affetto da mesotelioma pleurico con sopravvivenza a lungo termine rara e che “le tabelle delle malattie di origine lavorativa, di cui al DM 27.4.2004, hanno inserito il mesotelioma pleurico tra i tumori professionali provocati dall’esposizione all’amianto. I dati della letteratura scientifica mettono poi in evidenza l’incremento del rischio di mesotelioma tra gli addetti al servizio ferroviario, in particolare tra coloro che hanno svolto le stesse mansioni del lavoratore e, per questo, hanno subito una rilevante esposizione all’amianto.”

La CTU ha evidenziato, inoltre, che “la malattia è insorta il 14.6.2018, ciò con riferimento alla documentazione sanitaria esaminata, che ha messo in evidenza come la patologia fosse già in stato avanzato quando è stata scoperta. Sulla base dei dati sanitari, da cui emerge che il periziato venne sottoposto a intervento chirurgico già nel mese di agosto 2018, due mesi dopo la prima diagnosi, il danno biologico temporaneo può essere stimato nella misura media dell’80% dalla data della comparsa della patologia fino al decesso”.

La responsabilità del datore di lavoro per l’esposizione all’amianto

Conseguentemente si accerta il rapporto causale tra patologia e morte del lavoratore. Ciò posto, in punto di responsabilità del datore di lavoro si ribadisce quanto statuito dalla Corte Suprema: “l’imperizia, nella quale rientra l’ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro“.

Occorre precisare che incombe sul lavoratore che lamenti un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta l’onere di provare l’esistenza del danno. Idem per la nocività dell’ambiente di lavoro e per il nesso tra l’uno e l’altro. Per il datore di lavoro, invece, sussiste l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 ottobre 2018, n. 24742).

Pertanto è affermata la responsabilità della datrice di lavoro per la malattia contratta a seguito dell’esposizione all’amianto.

Il risarcimento del danno per l’esposizione all’amianto

Il danno jure hereditatis dei ricorrenti è risarcito attraverso i parametri predisposti dalle tabelle milanesi, nel loro aggiornamento del 2021, addivenendo per i primi 100 giorni a euro 125.000,00. Per la liquidazione del danno dei successivi 300 giorni, è utilizzato il criterio del triplo della misura di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, che la CTU ha stimato essere dell’80%, addivenendosi all’importo di euro 80.000,00. Dall’importo complessivo di euro 205.000,00 è detratta la somma di euro 11.296,41, riconosciuta dall’INAIL per lo stesso titolo, residuando euro 194.000,00.

Per il danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, alla moglie è liquidato l’importo di euro 240.000,00. In favore di ciascuno dei figli, invece, è liquidato l’importo di euro 190.000,00.

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