Sono sempre di più gli autisti che installano sul proprio autoveicolo una dash cam. Ma che cos’è la dashboard camera? È una piccola videocamera installata sul vetro anteriore dell’auto che registra tutto ciò che accade durante il tragitto. Negli ultimi anni questi dispositivi on-board hanno preso piede anche fra i motociclisti, che solitamente li installano sul manubrio o sopra il casco. Si tratta delle cosiddette Action Camera GoPro, il più delle volte utilizzate a scopo personale. Magari per riguardare il percorso paesaggistico attraversato durante un giro panoramico, al mare o in montagna.
Alcuni, però, utilizzano le dash cam affinché possano avere una prova video in caso di sinistro stradale. Prova che garantirebbe loro di poter promuovere un’azione risarcitoria nei confronti del responsabile.
Ma è legale installare una dash cam sulla propria auto?
La questione della legittimità delle dash cam coinvolge due aspetti principali. In primo luogo le norme sulla sicurezza stradale e ovviamente la questione della tutela della privacy, preavvisando che in ogni caso nessuna normativa prevede il divieto di tali dispositivi.
Ma analizziamole con ordine, partendo dalla normativa del codice della strada in materia di sicurezza stradale. Prima di tutto ricordiamo che l’art. 141 del codice della strada impone ad ogni conducente di avere il pieno controllo del mezzo durante la guida. L’autista deve quindi essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto del veicolo al fine di evitare qualsiasi pericolo prevedibile.
Pertanto, la car cam deve essere posizionata in un punto che non occluda, anche solo parzialmente, la visuale del conducente. Diversamente, in caso di sinistro le Autorità potrebbero elevare un verbale di contestazione. Il problema non è tanto quello della multa, che ricordiamo può andare da € 41,00 a € 169,00. Il rischio è che la Compagnia Assicurativa possa utilizzare questo come valido motivo per decurtare il risarcimento del danno.
Ovviamente, questo rischio riguarda più le auto che le moto, perché solitamente dash cam sulle due ruote viene montata sul casco del conducente o sul manubrio, in posizione tale da non limitare la visibilità del conducente che quindi non rischierà la sanzione.
Vediamo ora la spinosa questione della privacy. I filmati, infatti, non possono essere liberamente diffusi dal proprietario della videocamera che è responsabile della conservazione delle immagini e deve avere cura che le stesse non finiscano a terzi.
Inoltre, se dalle immagini si distinguono persone o targhe, esse vanno oscurate in caso di invio a terzi perché si potrebbe ledere il diritto alla privacy.
In caso di sinistro stradale, la dash cam ha valore probatorio?
Chi crede che la dash cam sia equiparabile alla cosiddetta scatola nera auto che è installata spesso in accordo con la propria Assicurazione, commette un errore.
Le scatole nere, infatti, sono normate attraverso l’art. 145 bis del codice delle assicurazioni private. Tale articolo stabilisce che “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
Le dash cam, invece, sono genericamente disciplinate dall’art. 2712 del c.c. e hanno un valore di prova pari a quello delle fotografie o dei filmati eseguiti con una normale videocamera. Rappresentano una prova solo nella misura in cui, in una eventuale azione legale, non siano contestati dalla controparte. Se l’avversario non dovesse eccepire nulla dei filmati, questi potranno essere considerati come prova documentale. Se, invece, la controparte dovesse suggerire elementi da cui desumere l’inattendibilità del filmato, allora esso non avrebbe più alcun valore probatorio.