Si parla di danno da perdita parentale quando per un fatto illecito di terzi si verifica la morte di un congiunto. La morte di una persona cara genera sofferenza psico-fisica e alterazione delle abitudini quotidiane causando, quindi, un danno che deve trovare ristoro. Negli anni la dottrina giurisprudenziale ha elaborato il concetto di danno non patrimoniale dando così la possibilità di far valere il diritto al risarcimento.
Che cos’è il danno da perdita parentale?
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione, il danno da perdita parentale non è solamente il dolore per la morte della persona cara. Esso, infatti, rappresenta anche il vuoto esistenziale costituito dal fatto di non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è deceduto.
Tale danno comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati. Tra questi “il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita”.
Inizialmente i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale erano solo gli appartenenti al nucleo familiare. Di recente, invece, la giurisprudenza ha esteso questo diritto anche ad altri soggetti purché riescano a dimostrare: 1) il legame affettivo con la persona deceduta; 2) lo sconvolgimento della propria vita relazionale a seguito della morte del congiunto.
Come si valuta il danno da perdita parentale?
I criteri di calcolo utilizzati per il risarcimento del danno da perdita parentale sono stati forniti sino a oggi dalle Tabelle del Tribunale di Milano e dale Tabelle del Tribunale di Roma. La scelta tra quale delle due tabelle sia più opportuno utilizzare spetta ai singoli Giudici.
Il Tribunale di Milano utilizza per il risarcimento un valore prestabilito, con un valore minimo e un valore massimo. Invece, il Tribunale di Roma utilizza un sistema a punti che fa aumentare il risarcimento in relazione al maggior grado di relazione affettiva con la vittima.
Nonostante le Tabelle del Tribunale di Milano non siano ad oggi applicabili per legge esse sono comunque utilizzate per consuetudine giurisprudenziale. Recentemente, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema delle Tabelle del Tribunale di Roma è più adatto a stabilire il giusto risarcimento.
Com’è risarcito il danno da perdita parentale?
Una volta acclarata la sussistenza di una relazione affettiva con la vittima, infatti, occorre considerare degli aspetti che sono importanti per determinare la liquidazione del danno tra cui:
- il rapporto di parentela esistente tra la vittima e il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
- l’età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l’età del congiunto superstite;
- l’età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all’età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
- la convivenza tra la vittima e il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
- la presenza all’interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini. Infatti, il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo e privo di ogni assistenza morale e materiale.
Il risarcimento del danno da perdita parentale è effettuato:
- determinando il corrispettivo economico del danno patito;
- attribuendo un punteggio numerico che ne consideri l’entità;
- moltiplicando tale punteggio per una somma rappresentativa del valore ideale del singolo punto;
- facendo la sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle 5 ipotesi sopra indicate.