danno da mancato consenso informato quando e come viene risarcito

Danno da mancato consenso informato: quando e come viene risarcito

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Il danno da mancato consenso informato è uno dei danni alla persona di cui si discute maggiormente in ambito di responsabilità medica e sanitaria. La Corte di Cassazione definisce il consenso informato la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, che costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all’autodeterminazione proprio della persona fisica. Un diritto ben diverso da quello alla salute inteso quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica. Ne consegue che per ogni percorso terapeutico il paziente deve ricevere adeguate informazioni, per garantire la libera e consapevole scelta del paziente. Pertanto, ogni qualvolta vi sia un deficit informativo e il paziente abbia subito un pregiudizio diverso dal diritto alla salute, quest’ultimo ha diritto al risarcimento. Risarcimento che deve essere adeguato e proporzionato al danno subito.

Quando si verifica un danno da mancato consenso informato? E come viene risarcito?

Sono quattro le ipotesi da considerare quando si verifica un danno da mancato consenso informato:

  • omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento al quale il paziente, anche se debitamente informato, si sarebbe comunque sottoposto, alle medesime condizioni. In questo caso, il risarcimento sarà limitato all’eventuale danno biologico riportato dal paziente, qualora vi sia stata una condotta colposa del medico. Se invece l’intervento non ha cagionato alcun danno alla salute del paziente, nessun risarcimento sarà dovuto.
  • omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento al quale il paziente, se debitamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi. In questo caso, oltre al risarcimento del danno alla salute per ogni eventuale danno da colpa del medico, il paziente avrà diritto anche a un risarcimento aggiuntivo per la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente (art. 32 della Costituzione).
  • omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute senza che vi sia una condotta colposa ascrivibile al medico, a cui il paziente, se debitamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi. In questo caso il paziente avrà diritto a un risarcimento per la violazione del diritto all’autodeterminazione e a un risarcimento per il danno alla salute. In questo caso il danno alla salute è calcolato in termini “differenziali”, ossia tenendo conto della forbice tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto.
  • omessa o incompleta attività diagnostica che, pur non avendo cagionato un danno alla salute del paziente, gli ha precluso l’accesso a più accurati e attendibili accertamenti e trattamenti. In questo caso, il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente dimostri che dalla omessa o insufficiente informazione siano derivate conseguenze pregiudizievoli, in termini di sofferenza soggettiva e diminuzione della propria libertà di scelta.

Il danno della lesione del diritto all’autodeterminazione come viene liquidato?

In merito alla liquidazione del danno della lesione del diritto all’autodeterminazione si è espresso l’Osservatorio del Tribunale di Milano. Dopo l’analisi di numerosi precedenti giurisprudenziali, l’Osservatorio è giunto a suddividere l’entità del danno in quattro ipotesi, secondo l’intensità della lesione del diritto stesso.

  • per un pregiudizio di lieve entità la liquidazione è compresa tra € 1.000 e € 4.000;
  • mentre per un pregiudizio di media entità si può arrivare sino a € 9.000;
  • per un pregiudizio di grave entità, invece, si può arrivare sino a € 20.000;
  • infine, per un pregiudizio di eccezionale entità si va oltre € 20.000.

L’Osservatorio ha fornito un valido strumento a cui l’operatore del diritto può fare riferimento. Tale strumento sopperisce all’incertezza e alla difformità di valutazioni che discendono dalla liquidazione del danno in via puramente equitativa.

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