danno cagionato da animali responsabilità verso terzi

Danno cagionato da animali: responsabilità verso terzi

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La responsabilità per danno cagionato da animali è disciplinata dall’art. 2052 del codice civile. Secondo tale articolo il proprietario dell’animale, o colui che se ne serve per il tempo che l’ha in custodia, è responsabile dei danni. La responsabilità dell’animale danneggiante verso terzi rimane anche nel caso in cui l’animale sia smarrito o fuggito.

La causalità nel danno cagionato da animali

Affinché vi sia responsabilità deve sussistere un nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso. Inoltre, deve essere necessariamente accertato un rapporto di proprietà o di utenza tra l’animale e il soggetto che lo aveva in custodia.

Se per quanto concerne il concetto di proprietà ci sono pochi dubbi (se Tizio porta a spasso un cane che morde Caio è facile intuire che sarà sicuramente Tizio il responsabile del danno cagionato a Caio), il problema si pone quando l’animale è affidato in custodia ad altri.

Chi si serve dell’animale è colui che, col consenso del proprietario, ne fa uso per soddisfare un interesse personale, togliendone il controllo al proprietario. In questo caso sarà quindi l’utilizzatore dell’animale il responsabile dei danni. Qualora invece il proprietario continui a far uso dell’animale per propri fini, sia pure tramite un terzo, resta esso stesso il responsabile dei danni.

Il caso fortuito nel danno cagionato da animali

Per non essere considerato responsabile il proprietario o l’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno deve fornire la prova che il danno è stato causato da un evento fortuito, ossia dall’intervento di un fattore esterno che deve presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità.

Chi ha subito un danno deve solo provare l’esistenza del rapporto tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso.  Il proprietario, o l’utilizzatore, deve invece fornire la prova del caso fortuito ossia l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

Ma vediamo cosa dice la legge circa il caso fortuito. Secondo il codice civile il caso fortuito è un evento imprevedibile, e per questo quasi sempre inevitabile, che si verifica indipendentemente dalla volontà e dalla condotta di una persona. Un simile evento rende quindi impossibile l’individuazione di una responsabilità e il conseguente adempimento di un’obbligazione risarcitoria. A riguardo ricordiamo che per la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Ordinanza n. 18075 del 10/07/2018 “il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode. Tuttavia, l’imprevedibilità risulta comunque concetto necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa e dalla maggiore o minore pericolosità intrinseca della cosa.”

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