condanna del rspp per omicidio colposo di un operaio

Condanna del RSPP per omicidio colposo di un operaio

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Condanna del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per omicidio colposo di un operaio. La Corte d’Appello di Perugia conferma la sentenza del Tribunale di Terni, ma riconosce all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p. riducendo così la pena. Una recente sentenza in tema di condanne del RSPP. Cassazione Penale, Sez. IV,  Sentenza n. 21863/2022 del 07/06/2022.

Il lavoratore è incaricato di eseguire dei lavori sul tetto di un edificio per permettere il montaggio di pannelli solari. L’operaio sale sul tetto con un carrello elevatore e inizia ad apporre alcuni profilati metallici, come da indicazioni del Capo Cantiere. Secondo l’accusa – prospettazione accolta nelle due sentenze di merito – vi erano condizioni climatiche, ambientali e fattuali negative tali da rendere sconsigliabile l’inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori avrebbe inoltre richiesto la predisposizione delle necessarie precauzioni a tutela della sicurezza dei lavoratori, mancanti nel caso di specie. Il riferimento specifico è al pericolo di caduta dall’alto, data l’assenza della previsione nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) di tale rischio. A questo si aggiunge la mancata predisposizione di linee vita cui ancorare la imbracatura indossata dagli operai.

La condanna del RSPP per omicidio colposo

Il Tribunale di Terni condanna il RSPP per omicidio colposo. Assieme all’imputato è condannato il datore di lavoro. Assolto, invece, il Responsabile dei Lavori e CSPE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione). L’assoluzione è confermata anche in Corte d’Appello.

L’imputato fa opposizione contro la sentenza d’appello deducendo che il Tribunale ha concentrato il giudizio con riferimento ai ruoli rispettivamente ricoperti dal datore di lavoro e dal RSPP, laddove la Corte d’Appello ha posto l’attenzione anche sulla carica di Vice Presidente ricoperta da quest’ultimo, sottolineandone il potere decisionale e di rappresentanza della società.

Per il ricorrente, la Corte di merito ha riconosciuto che l’imputato comunicava alla società datrice di lavoro. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, non sono a costui attribuibili profili di responsabilità che discendano dal contenuto del POS.

Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che l’infortunio mortale sul lavoro era avvenuto quando era già stato inibito l’inizio dei lavori fino al momento in cui fosse stato approvato il POS. Proprio questo, infatti, aveva determinato l’assoluzione del CSPE. Ma le competenze consultive del RSPP non gli conferivano il potere di sospensione dei lavori e non potevano determinare responsabilità maggiori rispetto al Responsabile dei Lavori.

La sentenza di condanna del RSPP è confermata in Appello

La Corte d’Appello, con specifico riferimento alla posizione del RSPP, ritiene che l’imputato avesse competenze su tutto il settore prevenzione, cosicché irrilevante era l’assenza di deleghe. Come Vice Presidente del CdA della società egli aveva sottoscritto la proposta per eseguire i lavori.

L’imputato, inoltre, aveva apposto la sua firma sul POS, a nulla rilevando il dato che egli non potesse valutarne la correttezza o la circostanza che non avesse sottoscritto il Piano Cantiere.

Corrette, quindi, le valutazioni della Corte d’Appello anche in punto di condanna per omicidio colposo in danno del RSPP. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna a tutte le spese processuali.

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