In tema di assicurazione e di risarcimento danni in caso di incidente stradale si sente spesso parlare di concorso di colpa. Ma cos’è e quando si verifica? E chi paga?
Si parla di concorso di colpa in un incidente stradale quando il sinistro avviene per responsabilità di entrambi i conducenti.
La responsabilità può essere di due tipi:
- Paritaria, quando tutti e due i protagonisti concorrono a causare il sinistro in egual misura (50%);
- Effettiva, con una quota di colpevolezza diversa per ognuno dei soggetti coinvolti (es. 80% – 20%, 70% – 30%).
Il concorso di colpa nasce dall’art. 2054 c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Ciò sta a significare che nell’eventualità di un sinistro si presume che tutti i conducenti abbiamo una responsabilità in egual misura.
Per dimostrare la propria non colpevolezza bisogna provare che si è adottato un comportamento conforme alla normale diligenza e quindi conforme alle norme previste dal codice della strada.
Concorso di colpa paritario
Il concorso di colpa paritario si ha quando l’incidente accade per responsabilità imputabili in egual misura a tutti i conducenti coinvolti. Questa tipologia di concorso di colpa è sostanzialmente la “base di partenza” di ogni sinistro, fino a quando uno dei soggetti non riesce a dimostrare di avere ragione e quindi fino a prova contraria. Esso si applica non solo quando i guidatori sono riconosciuti responsabili al 50% dell’incidente o si accordano come tali. Ma anche quando si riscontra l’impossibilità di definire con esattezza la dinamica della collisione tra due o più vetture. Se neppure l’intervento di un Perito o di un Giudice riesce a individuare un responsabile assoluto o con vari gradi di responsabilità, si adotta il concorso paritario, definito in questo caso “in via presuntiva”.
Concorso di colpa effettivo
Si parla invece di concorso di colpa effettivo quando, in seguito ai rilievi e accertate le dinamiche dell’incidente, la responsabilità non risulta suddivisa in parti uguali, ma è maggioritaria per una delle due parti e di conseguenza minoritaria per l’altra. Per esempio a un conducente viene attribuita una percentuale di colpa del 70% e all’altro del 30%. A seconda ovviamente della gravità dell’infrazione commessa.