In tema di assicurazione e di risarcimento danni in caso di incidente stradale si sente spesso parlare di concorso di colpa. A volte è un concorso di colpa 50 e 50, altre 70 e 30 oppure 80 e 20. Ma cos’è e quando si verifica? E chi paga?
Si parla di concorso di colpa in un incidente stradale quando il sinistro avviene per responsabilità di entrambi i conducenti.
La responsabilità può essere di due tipi:
- paritaria, quando tutti e due i protagonisti concorrono a causare il sinistro in egual misura (50%);
- effettiva, con una quota di colpevolezza diversa per ognuno dei soggetti coinvolti (es. 70% – 30%, 80% – 20%).
Il concorso di colpa nasce dall’art. 2054 c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Ciò sta a significare che nell’eventualità di un sinistro si presume che tutti i conducenti abbiamo una responsabilità in egual misura.
Per dimostrare la propria non colpevolezza bisogna provare che si è adottato un comportamento conforme alla normale diligenza e quindi conforme alle norme previste dal codice della strada.
Concorso di colpa paritario nel sinistro 50 e 50
Il concorso di colpa paritario si ha quando l’incidente accade per responsabilità imputabili in egual misura a tutti i conducenti coinvolti. Questa tipologia di concorso di colpa è sostanzialmente la “base di partenza” di ogni sinistro, fino a quando uno dei soggetti non riesce a dimostrare di avere ragione e quindi fino a prova contraria. Esso si applica non solo quando i guidatori sono riconosciuti responsabili al 50% dell’incidente o si accordano come tali. Ma anche quando si riscontra l’impossibilità di definire con esattezza la dinamica della collisione tra due o più vetture. Se neppure l’intervento di un Perito o di un Giudice riesce a individuare un responsabile assoluto o con vari gradi di responsabilità, si adotta il concorso paritario, definito in questo caso “in via presuntiva”.
Concorso di colpa effettivo, come nel sinistro 70 e 30
Si parla invece di concorso di colpa effettivo quando, in seguito ai rilievi e accertate le dinamiche dell’incidente, la responsabilità non è in parti uguali. In tal caso la responsabilità è maggioritaria per una delle due parti e di conseguenza minoritaria per l’altra. Per esempio nel caso del tipico sinistro 70 e 30 a un conducente viene attribuita una percentuale di colpa del 70% e all’altro del 30%. Ovviamente, tali percentuali variano a seconda della gravità dell’infrazione commessa.