Mai sentito parlare di clausole vessatorie? A molti consumatori è capitato di dover sottoscrivere un contratto con un professionista in cui ci sono solo obblighi a carico loro. Oppure dove il consumatore, in caso di recesso, deve pagare delle penali, spesso molto alte, mentre il professionista può recedere senza pagare nulla.
In questi casi siamo in presenza delle cosiddette clausole vessatorie, disciplinate nella Direttiva 93/13/CEE e negli artt. 33-38 del Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Cosa rende le clausole vessatorie?
Nei contratti conclusi tra un consumatore e un professionista si considerano vessatorie quelle clausole che, seppur non intenzionalmente, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Per esempio, si parla di clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Codice del Consumo se la clausola:
- esclude o limita i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto di quest’ultimo;
- prevede un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- consente al professionista di trattenere una somma versata dal consumatore se quest’ultimo recede dal contratto, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a recedere;
- prevede l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto e via dicendo.
Anche se il Codice del Consumo prevede esplicitamente che le clausole vessatorie appena citate siano nulle e che il contratto rimanga valido per il resto, il concreto accertamento della vessatorietà delle clausole è di competenza del Giudice che ne deve valutare e interpretare la concreta applicazione.
Da ciò deriva l’importante conseguenza che il consumatore non può semplicemente non ritenere applicabile al suo contratto una clausola perché a suo parere è una clausola vessatoria: per questo accertamento il consumatore si deve rivolgere a un Giudice.
Clausole vessatorie: la doppia firma tutela il professionista?
Spesso accade che al consumatore sia chiesto di firmare il contratto due volte, facendo riferimento a specifici articoli del contratto. Sebbene il consiglio sia quello di leggere attentamente le clausole alle quali si riferisce la doppia firma, va detto che la doppia firma non tutela il professionista. Il Giudice può infatti, nonostante la doppia sottoscrizione, accertare un significativo squilibrio e dichiarare nulle le clausole in questione.
Cosa fare in presenza di una clausola vessatoria
Quando si sottoscrive un contratto e si è convinti che questo contenga delle clausole vessatorie, ciò non significa automaticamente che il contratto non è valido e che non lo dobbiate rispettare. Ovviamente ci si può tutelare, in questo caso soltanto in via giudiziale poiché come già detto solo il Giudice può accertare l’eventuale vessatorietà di una clausola.
Va ricordato che l’art. 37 del Codice del Consumo prevede la cosiddetta azione inibitoria. Si tratta di un procedimento giudiziario che può essere instaurato dalle Associazioni dei consumatori proprio al fine di tutelare i consumatori dalle clausole vessatorie. Così potrebbe succedere che a seguito della vostra segnalazione a una Associazione a tutela del consumatore che poi inizia una azione inibitoria, la clausola inserita nel vostro contratto sia dichiarata vessatoria. Inoltre, il Giudice può anche ordinare l’inibizione dell’uso delle condizioni contrattuali di cui ha accertato l’abusività.