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Bambino ferito a bordo di un natante: Comandante responsabile

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I genitori del bambino ferito a bordo di un natante in navigazione verso il porto di Amalfi citano a giudizio il Comandante dell’imbarcazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici riportati dal figlio. I genitori del minore deducono che l’imbarcazione era ferma all’ancora nella zona dello specchio d’acqua antistante il porto di Amalfi quando, a causa di una mareggiata, si verifica l’incidente. Il bambino, seduto accanto alla zia, subisce un sobbalzo in avanti e cade. Nel protendere le braccia per evitare di sbattere la testa, il bambino riporta delle lesioni al braccio sinistro.

In seguito all’accaduto, il Comandate prosegue la navigazione verso il porto e attracca l’imbarcazione. Dopo aver chiamato un taxi, il bambino è condotto al pronto soccorso e i medici accertano la frattura di entrambe le ossa lunghe dell’avambraccio: ulna e radio. Successivamente, il bambino è ricoverato presso una struttura pediatrica dove i sanitari confermano le fratture al braccio sinistro ed eseguono un intervento chirurgico. I genitori del minorenne denunciano quindi l’accaduto alla Capitaneria di Porto.

Il Giudice di Pace vaglia preliminarmente la normativa applicabile al caso di specie. La CTU medico-legale conferma la compatibilità delle lesioni patite dal bambino con la dinamica del sinistro e accerta “esiti di frattura del III medio del radio e dell’ulna sinistra”. Inoltre, si rileva che i postumi permanenti influiscono sulle normali attività del minore e che il livello di sofferenza ha imposto la presenza della madre nel periodo di inabilità totale e parziale. Il danno biologico permanente è stimato nella misura del 4,55.

Pertanto, accertato che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del natante e che ha causato lesioni fisiche al bambino trasportato a bordo, il Comandante è condannato al risarcimento delle lesioni, quantificate nella somma di € 10.981,39, oltre spese di giudizio e di CTU.

Cosa dice la normativa per i danni patiti a bordo di un natante?

La responsabilità per danno derivante dalla circolazione delle unità da diporto si rinviene nel “Codice della nautica da diporto” (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal D.Lgs. 229/2017). In ambito civilistico tale disciplina si riconduce alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di cui all’art. 2054 c.c.

Su tale aspetto la Corte Suprema di Cassazione è già intervenuta con la sentenza n. 25902/2013 dove si osserva che il tema della responsabilità nell’utilizzo delle unità da diporto è stato oggetto di un susseguirsi di interventi normativi conclusi con il “Codice della nautica da diporto“. Nel “Codice della nautica da diporto” è riprodotta una disciplina sostanzialmente coincidente con quella introdotta dalla legge n. 50 dell’11 febbraio 1971 sulla navigazione da diporto.
Il richiamo operato dall’art. 40 del “Codice della nautica da diporto” all’art. 2054 c.c. in tema di responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle predette unità da diporto, dev’essere inteso nella sua interezza. Questo implica una uniformità di interpretazione della norma nel settore della navigazione da diporto, come in materia di circolazione stradale.

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